Richiesta Equo Indennizzo Sentenza TAR "Ricorso Sacconi"
Per lo spirito che, come Sezione ANVVF, da sempre contraddistingue la nostra attività, abbiamo scelto di seguire e dare assistenza ai colleghi che intraprendono l’iter processuale conseguente alla presentazione di ricorsi: Decreto Sacconi, Blocco delle Pensioni, Indennità di Rischio, ecc.
Recentemente abbiamo saputo che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio, con sentenza emessa il 5 febbraio 2018, ha dichiarato “Decaduto” (Perento), il famoso e annoso “Ricorso Sacconi” che molti colleghi avevano intentato.
La legge n. 312/80 “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”, soppresse infatti i “parametri” ed istituì i “livelli retributivi” e per effetto dell'art. 4, anche i Vigili del Fuoco ottenemmo un passaggio al “livello superiore”, dal 4° al 5° livello per i Vigili, dal 5° al 6°livello per i Capi, ecc.
Il passaggio al livello superiore comportò, anche e logicamente, un aumento della retribuzione e, siccome era retrodatato, anche la corresponsione degli arretrati ma il pagamento di questi arretrati avvenne però con ingiustificato ritardo.
A fronte di tale ritardo, a fine ’90 e su iniziativa della CGIL, fu presento da molti colleghi un Ricorso al TAR del Lazio per ottenere il pagamento degli interessi sulle somme che erano state liquidate in ritardo.
Il ricorso non venne mai discusso e, per evitarne la prescrizione, fu ripresentato nel 2006.
Purtroppo la sentenza, a noi sfavorevole, è stata infine emanata il 5 febbraio u.s. ed ha sancito la “decadenza” del ricorso.
Siccome la sentenza è stata però emanata con indiscutibile ritardo, è possibile, per effetto della Legge Pinto, presentare ad una Corte d’Appello la richiesta per ottenere il pagamento di un Equo Indennizzo.
Vi alleghiamo la Sentenza del TAR Lazio con i nominativi di tutti i colleghi che hanno diritto a presentare ricorso.
Stante l’inderogabile scadenza dei termini di presentazione del ricorso, è indispensabile che l’invio della documentazione avvenga entro e non oltre il 20 giugno 2018.
Se tra i nominativi dei ricorrenti individuate colleghi, anche di altri Comandi, che conoscete e con i quali siete in contatto avvisateli così che anch'essi possano presentare richiesta di Equo Indennizzo.
Siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento.
p. il Direttivo ANVVF Torino
il Segretario
Carlo Andrione
Recentemente abbiamo saputo che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio, con sentenza emessa il 5 febbraio 2018, ha dichiarato “Decaduto” (Perento), il famoso e annoso “Ricorso Sacconi” che molti colleghi avevano intentato.
La legge n. 312/80 “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”, soppresse infatti i “parametri” ed istituì i “livelli retributivi” e per effetto dell'art. 4, anche i Vigili del Fuoco ottenemmo un passaggio al “livello superiore”, dal 4° al 5° livello per i Vigili, dal 5° al 6°livello per i Capi, ecc.
Il passaggio al livello superiore comportò, anche e logicamente, un aumento della retribuzione e, siccome era retrodatato, anche la corresponsione degli arretrati ma il pagamento di questi arretrati avvenne però con ingiustificato ritardo.
A fronte di tale ritardo, a fine ’90 e su iniziativa della CGIL, fu presento da molti colleghi un Ricorso al TAR del Lazio per ottenere il pagamento degli interessi sulle somme che erano state liquidate in ritardo.
Il ricorso non venne mai discusso e, per evitarne la prescrizione, fu ripresentato nel 2006.
Purtroppo la sentenza, a noi sfavorevole, è stata infine emanata il 5 febbraio u.s. ed ha sancito la “decadenza” del ricorso.
Siccome la sentenza è stata però emanata con indiscutibile ritardo, è possibile, per effetto della Legge Pinto, presentare ad una Corte d’Appello la richiesta per ottenere il pagamento di un Equo Indennizzo.
Vi alleghiamo la Sentenza del TAR Lazio con i nominativi di tutti i colleghi che hanno diritto a presentare ricorso.
- Se i colleghi in elenco hanno già presentato ricorso nel 2012 e sono già beneficiari di un equo indennizzo, anche se non ancora percepito, richiederanno l’equo indennizzo per il periodo 2012 – 2018 (6 anni).
- Per i colleghi in elenco che invece non avevano presentato ricorso nel 2012, lo Studio Legale richiederà il riconoscimento di un equo indennizzo dal 2006 al 2018 (12 anni).
Stante l’inderogabile scadenza dei termini di presentazione del ricorso, è indispensabile che l’invio della documentazione avvenga entro e non oltre il 20 giugno 2018.
Se tra i nominativi dei ricorrenti individuate colleghi, anche di altri Comandi, che conoscete e con i quali siete in contatto avvisateli così che anch'essi possano presentare richiesta di Equo Indennizzo.
Siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento.
p. il Direttivo ANVVF Torino
il Segretario
Carlo Andrione
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Equo Indennizzo
La “carriera” del personale civile e militare dello Stato, compresi i Vigili del Fuoco, era caratterizzata e scandita da “parametri” la cui struttura è oggi difficile da comprendere: lo stipendio annuo lordo corrispondente a ciascuna posizione si otteneva moltiplicando il parametro per un determinato importo.
In ciascun parametro si rimaneva per un certo numeri di anni. Per ciascuna qualifica erano predefiniti i parametri: iniziali, finali e intermedi ed i tempi di permanenza prima di passare al parametro successivo.
La legge n. 312, emanata l’11 luglio 1980, Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, sopprimendo i parametri istituì i “livelli retributivi”.
Per effetto dell'art. 4 co. 8 l. n. 312/80 (cd. legge Sacconi), anche noi Vigili del Fuoco ottenemmo un passaggio al “livello superiore”, dal 4° al 5° livello per i Vigili, dal 5° al 6°livello per i Capi, ecc.
Il passaggio al livello superiore comportò, anche e logicamente, un aumento della retribuzione e, siccome era retrodatato, anche la corresponsione degli arretrati.
Il pagamento di questi arretrati però avvenne con ingiustificato ritardo.
Su iniziativa della CGIL, tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90 ed insieme a moltissimo colleghi di tutt’Italia presentammo un ricorso al TAR del Lazio per ottenere il pagamento degli interessi sulle somme che ci avevano liquidato in ritardo.
Il ricorso fu accolto dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato ma il Ministero dell’Interno e del Tesoro fecero opposizione… fummo quindi costretti a ripresentare un ulteriore ricorso che è tutt’ora e scandalosamente in attesa di fissazione dell’udienza presso il TAR Lazio (r.g.: 12144/06).
La vertenza intentata dalla CGIL comportò, per i colleghi che avevano aderito alla rivendicazione, un costo iniziale di Lire 50.000 e successivamente, per evitarne la prescrizione, Lire 80.000.
Da molti anni non abbiamo più avuto notizie del ricorso e questo perché, avendo i promotori dell’azione cessato l’attività sindacale, la vertenza è finita nel dimenticatoio...
Nel 2012, un collega di Campobasso, ci propose un ricorso extra-sindacale per: “ ottenere il pagamento di un equo indennizzo ex lege 89/2001 per l'eccessiva durata di un processo amministrativo instaurato avanti al Tar Lazio nel dicembre 2006 e ad oggi non ancora definito, avente ad oggetto il riconoscimento di interessi e rivalutazione, per due anni, su emolumenti tardivamente percepiti”.
Siccome il ricorso non prevedeva nessun esborso, come anticipo per il Legale, accettammo di partecipare firmando il mandato al Dott. Cerio che prevedeva un onorario del 30% sull’eventuale somma che fosse stata liquidata.
La Sentenza emanata dalla Corte d’Appello di Perugia, riteniamo necessario ricordarlo, non è il Ricorso Sacconi “riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate ai sensi dell'art. 4 co. 8 l. n. 312/80 (ancora fermo al TAR Lazio) ma è un “Equo Indennizzo” che ci è stato riconosciuto per l’eccessiva durata del processo amministrativo ed in applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto).
La Legge 24 marzo 2001, n. 89, infatti prevede che:
In applicazione di tale legge, la Corte d’Appello di Perugia, ha così sentenziato:
“Omissis… evidente il ritardo nella decisione del giudizio presupposto, può essere considerato oggetto d'indennizzo il periodo dall'agosto 2012 alla data attuale (giugno 2015) pari a circa 2 anni e 10 mesi.
Ritiene la Corte che possano liquidarsi, in favore di ciascun ricorrente, euro 1.300,00 quale equo indennizzo del danno non patrìmoniale”.
In allegato la sentenza della Corte d'Appello di Perugia e la documentazione, in formato pdf "editabile" per la richiesta al TAR di "esecutività dell'atto" ed il modulo da far compilare agli eredi dei colleghi, nel frattempo, deceduti.
In ciascun parametro si rimaneva per un certo numeri di anni. Per ciascuna qualifica erano predefiniti i parametri: iniziali, finali e intermedi ed i tempi di permanenza prima di passare al parametro successivo.
La legge n. 312, emanata l’11 luglio 1980, Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, sopprimendo i parametri istituì i “livelli retributivi”.
Per effetto dell'art. 4 co. 8 l. n. 312/80 (cd. legge Sacconi), anche noi Vigili del Fuoco ottenemmo un passaggio al “livello superiore”, dal 4° al 5° livello per i Vigili, dal 5° al 6°livello per i Capi, ecc.
Il passaggio al livello superiore comportò, anche e logicamente, un aumento della retribuzione e, siccome era retrodatato, anche la corresponsione degli arretrati.
Il pagamento di questi arretrati però avvenne con ingiustificato ritardo.
Su iniziativa della CGIL, tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90 ed insieme a moltissimo colleghi di tutt’Italia presentammo un ricorso al TAR del Lazio per ottenere il pagamento degli interessi sulle somme che ci avevano liquidato in ritardo.
Il ricorso fu accolto dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato ma il Ministero dell’Interno e del Tesoro fecero opposizione… fummo quindi costretti a ripresentare un ulteriore ricorso che è tutt’ora e scandalosamente in attesa di fissazione dell’udienza presso il TAR Lazio (r.g.: 12144/06).
La vertenza intentata dalla CGIL comportò, per i colleghi che avevano aderito alla rivendicazione, un costo iniziale di Lire 50.000 e successivamente, per evitarne la prescrizione, Lire 80.000.
Da molti anni non abbiamo più avuto notizie del ricorso e questo perché, avendo i promotori dell’azione cessato l’attività sindacale, la vertenza è finita nel dimenticatoio...
Nel 2012, un collega di Campobasso, ci propose un ricorso extra-sindacale per: “ ottenere il pagamento di un equo indennizzo ex lege 89/2001 per l'eccessiva durata di un processo amministrativo instaurato avanti al Tar Lazio nel dicembre 2006 e ad oggi non ancora definito, avente ad oggetto il riconoscimento di interessi e rivalutazione, per due anni, su emolumenti tardivamente percepiti”.
Siccome il ricorso non prevedeva nessun esborso, come anticipo per il Legale, accettammo di partecipare firmando il mandato al Dott. Cerio che prevedeva un onorario del 30% sull’eventuale somma che fosse stata liquidata.
La Sentenza emanata dalla Corte d’Appello di Perugia, riteniamo necessario ricordarlo, non è il Ricorso Sacconi “riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate ai sensi dell'art. 4 co. 8 l. n. 312/80 (ancora fermo al TAR Lazio) ma è un “Equo Indennizzo” che ci è stato riconosciuto per l’eccessiva durata del processo amministrativo ed in applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto).
La Legge 24 marzo 2001, n. 89, infatti prevede che:
- Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
- Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni
- l giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
In applicazione di tale legge, la Corte d’Appello di Perugia, ha così sentenziato:
“Omissis… evidente il ritardo nella decisione del giudizio presupposto, può essere considerato oggetto d'indennizzo il periodo dall'agosto 2012 alla data attuale (giugno 2015) pari a circa 2 anni e 10 mesi.
Ritiene la Corte che possano liquidarsi, in favore di ciascun ricorrente, euro 1.300,00 quale equo indennizzo del danno non patrìmoniale”.
In allegato la sentenza della Corte d'Appello di Perugia e la documentazione, in formato pdf "editabile" per la richiesta al TAR di "esecutività dell'atto" ed il modulo da far compilare agli eredi dei colleghi, nel frattempo, deceduti.
decreto_corte_di_appello_perugia_1589-15.pdf | |
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modulo_affidamento_tutela.pdf | |
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